In base all'articolo 9 dello Statuto della LILT
- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero della Salute e l’altro nominato dal C.D.N. e, ad eccezione del componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, iscritti al registro di cui all’art.6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 39 o “negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
- Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell’art.20 del D. lgs. n.123 del 2011.
- Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.
- I membri del Collegio dei Revisori possono intervenire alle sedute del C.D.N.