Le Associazioni Provinciali

Le Associazioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sono organismi autonomi e disciplinati dalla normativa di diritto privato che costituiscono le strutture territoriali della LILT.

Perseguono, nell’ambito della propria circoscrizione e secondo le direttive degli organi centrali della LILT, le finalità statutarie proprie dell’Ente.

Statuto Nazionale della LILT. art. 3 

Art. 3

(Categorie di soci)

1.  I soci della LILT si distinguono in:

a)    soci ordinari;

b)    soci sostenitori;

c)    soci benemeriti;

d)    soci onorari;

e)    soci aderenti.

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private, gli enti e le associazioni non riconosciute, prive di scopo di lucro.

3. La qualità di socio si acquista con l’iscrizione presso l’Associazione Provinciale/Metropolitana ove la persona fisica ha la residenza o il domicilio, ovvero ove hanno sede legale i restanti soggetti di cui al comma 2.

4. Sono soci ordinari i soggetti che, manifestando adesione agli scopi istituzionali della LILT, versano la quota annuale.

5. Sono soci sostenitori i soggetti che, concorrendo al supporto economico delle attività della LILT con un’oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestino la volontà di essere iscritti.

6. Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT.

7. I soci onorari sono nominati dal C.D.N., su proposta del Coordinamento Regionale, individuati tra i soggetti di cui al comma 2 che svolgano opera particolarmente meritoria nel perseguimento degli scopi istituzionali della LILT.

8. Sono soci aderenti i soggetti, minori di anni diciotto che, pur manifestando adesione ai valori ed alle attività della LILT, non concorrono con diritto di voto alla vita associativa.

9. La tessera di socio della LILT è nazionale ed è conforme al modello approvato dal C.D.N. Essa riporta l’indicazione dell’Associazione Provinciale/Metropolitana e la Regione presso la quale il socio è iscritto.

10. Il C.D.N. stabilisce annualmente – previo atto di indirizzo -i criteri per la definizione dell’entità delle quote minime per le varie categorie di soci, le modalità di adesione degli enti di cui al comma 2, nonché le modalità di contribuzione alla Sede Centrale da parte delle Associazioni Provinciali/Metropolitane, sulla base delle quote sociali, per lo svolgimento delle attività proprie della LILT funzionali alla realizzazione delle iniziative locali.

 

INFORMATIVA  ART. 14 LILT TRASMISSIONE DATI SOCI 

 

Dallo Statuto Nazionale della LILT

statuto LILT DM 08.02.2022

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