In base all'articolo 8 dello Statuto della LILT
- Il Presidente Nazionale, come i componenti del C.D.N., resta in carica cinque anni dal suo insediamento e può essere riconfermato per un solo altro mandato.
- Le funzioni di Presidente Nazionale della LILt sono incompatibili con la carica di Presidente di Sezione Provinciale.
- Il Presidente Nazionale:
- ha la legale rappresentanza dell’Ente;
- convoca e presiede il C.D.N. e i Comitati da questo istituiti;
- predispone l’ordine del giorno degli argomenti da sottoporre all’esame del C.D.N. e vigila sulla esecuzione delle delibere;
- può disporre, in caso di urgenza, l’adozione di provvedimenti di competenza del C.D.N., salvo l’obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
- può attribuire specifici incarichi a componenti del C.D.N., compresi quelli di supporto ai suoi compiti istituzionali;
- convoca l’Assemblea Nazionale dei Presidenti delle Sezioni Provinciali, da riunirsi almeno una volta l’anno;
- in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice Presidente Nazionale