In base all'articolo 7 dello Statuto della LILT
- Spetta al C.D.N. stabilire l’indirizzo politico e le direttive generali per il conseguimento dei fini istituzionali della LILT.
- In particolare il C.D.N.:
- fissa le direttive generali dell’attività della LILT, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa, verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite avvalendosi del servizio di controllo dell’organo monocratico;
- valorizza l’autonomia economica e patrimoniale delle Sezioni Provinciali, vigilandone la corretta funzionalità;
- delibera il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso, il conto consuntivo della Sede Centrale, nonché il bilancio previsionale consolidato ed il bilancio consuntivo consolidato, ai sensi della normativa vigente in materia;
- approva e propone al Ministero della Salute le modifiche dello Statuto, secondo quanto previsto dal successivo art. 27;
- nomina e revoca il Direttore Generale, previa valutazione del suo operato e del raggiungimento degli obiettivi fissati;
- adotta il regolamento organico del personale, la dotazione organica dell’Ente e le successive variazioni, le cui delibere sono approvate dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- adotta il regolamento per l’amministrazione e la contabilità e le successive modificazioni, le cui delibere sono approvate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- assegna al Direttore Generale, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nell’ambito della dotazione di bilancio;
- nomina i comitati consultivi in rapporto agli scopi istituzionali dell’Ente;
- determina l’ammontare della quota sociale e del contributo minimo annuale che le singole Sezioni Provinciali devono corrispondere alla Sede Centrale della LILt;
- individua le risorse economico-finanziarie da destinare ai diversi obiettivi e finalità;
- indica i criteri per contribuire alle attività ed alle iniziative delle singole Sezioni Provinciali;
- indica i criteri di partecipazione delle singole Sezioni Provinciali alla realizzazione di programmi di rilevanza nazionale;
- dichiara decaduti, nei casi previsti dal presente Statuto, i Consiglieri Nazionali;
- elegge, nel suo seno, nella prima seduta ed a scrutinio segreto, il vice Presidente Nazionale e nomina il componente effettivo del Collegio dei Revisori;
- nomina i Commissari straordinari e ad acta, delle Sezioni Provinciali, secondo quanto previsto dai successivi artt. 19 e 23;
- adotta i provvedimenti relativi all’acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili specificatamente devoluti all’Ente.