Enti di diritto privato controllati
Riferimenti Normativi
Art. 22 del Decreto Legislativo 33/2013
Non sono previsti enti di diritto privato controllati dalla LILT.
L’Art. 1 (Denominazione, natura e articolazione) dello Statuto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori cita:
- La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - di seguito chiamata “LILT” - è un Ente Pubblico su base associativa, con sede centrale in Roma, che opera sotto la vigilanza del Ministero della salute. Per il perseguimento delle finalità istituzionali la LILT si avvale – previa adesione al presente statuto - delle Associazioni Provinciali, organismi associativi autonomi privati e dei Coordinamenti Regionali LILT.
- Le Associazioni Provinciali operano nel quadro degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. mediante apposite direttive;
- La LILT collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti ed organismi, nazionali e internazionali, operanti in campo oncologico, incluse le connesse attività socio-sanitarie e riabilitative.
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Il logo della LILT è quello allegato sotto la lettera “A” del presente statuto. Le Associazioni Provinciali e i Coordinamenti Regionali adottano lo stesso logo, con indicazione della provincia o città metropolitana e Regione di appartenenza.
L’Art. 17 (Associazioni Provinciali) dello statuto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori cita:
- Le Associazioni Provinciali sono organizzate su base regionale e costituite su base associativa, disciplinate dalla normativa di diritto privato, in armonia con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.
- Le Associazioni Provinciali aderiscono al presente Statuto, sulla base di una preventiva valutazione da parte del C.D.N. del rispetto dei requisiti preventivamente determinati in appositi atti di indirizzo e con il conseguente adeguamento dei propri statuti.
- Le Associazioni Provinciali assumono la denominazione “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale” seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia o area metropolitana.
- Le Associazioni Provinciali perseguono, nell’ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT di cui all’articolo 2 del presente statuto, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal C.D.N. mediante apposite direttive.
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I soci delle Associazioni Provinciali sono soci della LILT.